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CORONA Virus: Informazioni essenziali sulla emergenza CORONA

27.03.2020

Fondo per le difficoltà (Härtefall-Fonds): un volume iniziale di un miliardo di Euro

Tale fondo rappresenta una rapida misura di pronto intervento da parte del governo per l´attuale grave emergenza finanziaria. Lo scopo è sostenere tutti quei lavoratori autonomi che momentaneamente non hanno fatturato per coprire le loro spese di sostentamento. Il contributo è una sovvenzione una tantum a fondo perduto (quindi non soggetto a rimborso) e vuole essere una integrazione parziale per i guadagni persi dalla propria attività direttamente e significativamente colpita dagli effetti della crisi COVID-19.

Sono ammessi alla richiesta gli imprenditori individuali (EPU), i piccoli imprenditori (Kleinunternehmer), i nuovi lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Le richieste potranno essere presentate a partire da oggi 27.03.2020 (dalle ore 17:00) e fino al 31.12.2020. Le domande possono essere presentate online solo tramite un modulo di domanda fornito dalla WKÖ (https://www.wko.at/service/haertefall-fonds-epu-kleinunternehmen.html).

CONDIZIONI

Le principali condizioni sono:

  1. Essere iscritti al registro imprese o avere un numero fiscale legato all´attività (Steuernummer);
  1. Aver iniziato l´attività prima del 31.12.2019 (si intende come inizio la registrazione della licenza commerciale o in caso di attivitá senza licenza l´effettivo inizio dell´attivitá;
  1.  Avere la sede dell´attività in Austria;
  1. Essere interessati da una minaccia economicamente significativa a causa del COVID-19, ovvero:
  • non essere in grado di sostenere le spese correnti, o
  • rientrare tra i casi di chiusura ufficialmente ordinata a causa di COVID-19, o
  • aver subito un calo delle vendite di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

 

  1. Nell'ultimo esercizio il reddito al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali non deve essere stato superiore all'80% del reddito massimale ai fini contributivi;
  1. Assicurazione malattia obbligatoria ai sensi del GSVG / FSVG / ASVG. Proventi da lavoro autonomo e/o operazioni commerciali di almeno 5.527,92 EUR p.a. (De minimis);
  1. Oltre ai redditi derivanti da operazioni commerciali e/o da lavoro autonomo, nessun ulteriore reddito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della legge sull'imposta sul reddito superiore al limite de minimis di 460,66 EUR al mese;
  1. Nessuna assicurazione multipla (Mehrfachversicherung) a fini sanitari e/o pensionistici;
  1. Nessun diritto a prestazioni assicurative personali o professionali a copertura degli effetti COVID-19;
  1. Non aver ricevuto ulteriori contributi in denaro dalle autorità locali per combattere gli effetti di COVID-19. Sono esclusi i contributi per il lavoro ad orario ridotto (Kurzarbeit). È consentito il ricorso a garanzie statali;
  1. È inoltre consentito passare ad un fondo di emergenza istituito in seguito. Non è consentita la fruizione cumulativa;
  1. Non deve essere pendente nessuna procedura di risanamento, di insolvenza o di fallimento.

 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

L'importo del contributo  ammonta ad un massimo di 1.000 euro nella prima fase e fino a 2.000 euro al mese nella seconda fase.

La fase 1 è un aiuto rapido di emergenza per i richiedenti che soddisfano i requisiti di finanziamento.

I richiedenti che dispongono di una ricevuta fiscale almeno per l'anno fiscale 2017 (EStG 1988 o KStG 1988), ricevono:

  • con un reddito netto inferiore a EUR 6.000,00 p.a. un contributo di EUR 500,00
  • con un reddito netto da EUR 6.000,00 p.a. un contributo di EUR 1.000,00

I richiedenti che non dispongono di una ricevuta fiscale riceveranno una sovvenzione di EUR 500,00.

Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla notizia sul nostro sito al seguente link

 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

 

CORONAVIRUS E IL DIRITTO DI LOCAZIONE in Austria

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